Convenzione›Sez. 3
Art. 57
Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti.
In vigore dal 16 mar 1989
Sospensione dell'applicazione di un trattato
in virtù delle sue disposizioni o
per consenso delle parti.
L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte potrà essere sospesa;
a) in conformità alle disposizioni del trattato; o
b) in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-57