ConvenzioneSez. 3

Art. 57

Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti.

In vigore dal 16 mar 1989
Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte potrà essere sospesa; a) in conformità alle disposizioni del trattato; o b) in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.
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Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti. (Art. 57 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo