Convenzione›Sez. 3
Art. 60
Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione.
In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o sospensione della
sua applicazione in quanto conseguenza della
sua violazione.
1. La sostanziale violazione di un trattato bilaterale da una delle Parti autorizza l'altra parte ad invocare la violazione come motivo per porre fine al trattato o sospendere la sua applicazione in totalità o in parte.
2. La sostanziale violazione di un trattato multilaterale da una delle parti autorizza;
a) le altre parti, agenti per accordo unanime, a sospendere l'applicazione del trattato in totalità o in parte o a porre fine a quest'ultimo:
i) sia nelle relazioni tra di loro e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione;
ii) sia tra tutte le parti;
b) una parte particolarmente colpita dalla violazione, a invocare quest'ultima come motivo di sospensione dell'applicazione del trattato in totalità o in parte nelle relazioni tra essa e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione;
c) ogni parte diversa dallo Stato o dall'organizzazione internazionale autrice della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione del trattato in totalità o in parte per quanto la riguarda, se detto trattato sia di natura tale che una sostanziale violazione della sue disposizioni per conto di unaparte, modifichi radicalmente la situazione di ciascuna parte per quanto riguarda l'ulteriore adempimento dei suoi obbligo in base al trattato.
3. Ai fini del presente articolo, la sostanziale violazione di un trattato è costituita da:
a) un rifiuto del trattato non autorizzato dalla presente Convenzione;
b) la violazione di una disposizione fondamentale per la realizzazione del fine o dello scopo del trattato.
4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna disposizione del trattato applicabile in caso di violazione.
5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni concernenti la tutela della persona umana contenute in trattati di natura umanitaria, in particolare alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia nei confronti delle persone salvaguardate da detti trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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