ConvenzioneSez. 3

Art. 60

Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione.

In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione. 1. La sostanziale violazione di un trattato bilaterale da una delle Parti autorizza l'altra parte ad invocare la violazione come motivo per porre fine al trattato o sospendere la sua applicazione in totalità o in parte. 2. La sostanziale violazione di un trattato multilaterale da una delle parti autorizza; a) le altre parti, agenti per accordo unanime, a sospendere l'applicazione del trattato in totalità o in parte o a porre fine a quest'ultimo: i) sia nelle relazioni tra di loro e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione; ii) sia tra tutte le parti; b) una parte particolarmente colpita dalla violazione, a invocare quest'ultima come motivo di sospensione dell'applicazione del trattato in totalità o in parte nelle relazioni tra essa e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione; c) ogni parte diversa dallo Stato o dall'organizzazione internazionale autrice della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione del trattato in totalità o in parte per quanto la riguarda, se detto trattato sia di natura tale che una sostanziale violazione della sue disposizioni per conto di unaparte, modifichi radicalmente la situazione di ciascuna parte per quanto riguarda l'ulteriore adempimento dei suoi obbligo in base al trattato. 3. Ai fini del presente articolo, la sostanziale violazione di un trattato è costituita da: a) un rifiuto del trattato non autorizzato dalla presente Convenzione; b) la violazione di una disposizione fondamentale per la realizzazione del fine o dello scopo del trattato. 4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna disposizione del trattato applicabile in caso di violazione. 5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni concernenti la tutela della persona umana contenute in trattati di natura umanitaria, in particolare alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia nei confronti delle persone salvaguardate da detti trattati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-60

In sintesi

La norma disciplina cosa accade se una parte commette una violazione sostanziale di un trattato, intesa come un rifiuto non autorizzato dell'accordo o l'inosservanza di una clausola essenziale per il suo scopo. Nei trattati bilaterali, l'altra parte può decidere di porre fine all'accordo o sospenderne l'efficacia in tutto o in parte. Nei trattati multilaterali, le altre parti possono decidere all'unanimità di estinguere o sospendere il trattato verso l'inadempiente o tra tutte le parti; in alternativa, la parte particolarmente colpita o le parti la cui situazione sia radicalmente mutata possono chiedere la sospensione. Restano comunque intatte le clausole specifiche del trattato previste per i casi di violazione. Infine, la sospensione o l'estinzione non possono mai applicarsi alle norme di carattere umanitario che proteggono la persona umana ed escludono rappresaglie.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare le parti di un accordo di fronte all'inadempimento altrui, stabilendo quando e come una violazione grave permetta di sospendere o sciogliere il trattato, salvaguardando al contempo i diritti umani fondamentali.

A chi si applica

Si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che hanno concluso trattati bilaterali o multilaterali tra loro.

Esempio pratico

Se uno Stato e un'organizzazione internazionale stipulano un accordo di cooperazione e una delle due parti rifiuta integralmente di adempiere a una disposizione fondamentale, l'altra parte può invocare formalmente questa grave violazione per sospendere o chiudere definitivamente il trattato.

Adempimenti e conseguenze

In caso di violazione sostanziale, la conseguenza prevista è la possibilità per le altre parti di invocare la violazione per sospendere in tutto o in parte l'applicazione del trattato o per porvi fine definitivamente.

Domande frequenti

Cosa si intende esattamente per violazione sostanziale di un trattato?Si intende un rifiuto del trattato non autorizzato dalla Convenzione oppure la violazione di una norma indispensabile per raggiungere lo scopo o il fine del trattato stesso.
Cosa possono fare le parti di un accordo multilaterale se una di esse viola il trattato?Tutte le altre parti possono decidere all'unanimità di sospendere o estinguere il trattato verso l'autore della violazione o tra tutti i membri; inoltre, la parte colpita in modo particolare o fortemente danneggiata nell'adempimento dei suoi obblighi può invocarne la sospensione.
È possibile sospendere o cancellare le tutele umanitarie a seguito di una violazione?No, le norme poste a protezione della persona umana nei trattati di natura umanitaria, comprese quelle che vietano rappresaglie, non possono mai essere sospese o estinte per violazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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