Art. 62
Mutamento fondamentale di circostanze
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-62
Mutamento fondamentale di circostanze
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In linea generale, un cambiamento imprevisto delle condizioni iniziali non consente di cancellare un trattato o di uscirne. Ciò è permesso solo se tali circostanze costituivano la base essenziale dell'accordo e se il mutamento trasforma radicalmente gli obblighi ancora da compiere. La norma vieta comunque di invocare tale cambiamento per i trattati che stabiliscono una frontiera o se il mutamento è causato dalla violazione di obblighi da parte di chi lo richiede. Infine, se ricorrono tutti i presupposti, la parte può scegliere di chiedere anche solo la sospensione temporanea del trattato.
La norma disciplina e limita la possibilità di sciogliersi da un trattato internazionale a seguito di cambiamenti imprevisti, garantendo la stabilità degli accordi salvo trasformazioni radicali e imprevedibili.
Si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che hanno concluso trattati tra loro o tra sole organizzazioni internazionali.
Uno Stato e un'organizzazione internazionale stipulano un accordo basato su una specifica situazione di fatto non prevista al momento della firma. Se tale situazione muta in modo imprevisto trasformando radicalmente gli obblighi rimasti, la parte interessata può chiedere di ritirarsi o di sospendere il trattato, purché non si tratti di un accordo sui confini e non abbia causato essa stessa il cambiamento violando le regole.
La parte che intende invocare il mutamento non può farlo se esso deriva da una propria violazione di obblighi del trattato o di altri obblighi internazionali verso le altre parti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.