Convenzione›Sez. 3
Art. 54
Estinzione di un trattato o ritiro in virtù delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti.
In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o ritiro in virtù
delle disposizioni del trattato o mediante consenso
delle parti.
L'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono aver luogo:
a) in conformità alle disposizioni del trattato;
b) in ogni tempo, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-54