ConvenzioneSez. 3

Art. 54

Estinzione di un trattato o ritiro in virtù delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti.

In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o ritiro in virtù delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti. L'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono aver luogo: a) in conformità alle disposizioni del trattato; b) in ogni tempo, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.
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Estinzione di un trattato o ritiro in virtù delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti. (Art. 54 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo