Convenzione›Sez. 4
Art. 68
71 / 89Revoca delle notifiche e degli strumenti di cui agli articoli 65 e 67
In vigore dal 16 mar 1989
Revoca delle notifiche e degli strumenti
di cui agli
Una notifica o uno strumento di cui agli possono essere revocati in qualsiasi momento prima che abbiano acquisito effetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-68