ConvenzioneParte VII

Art. 78

Funzioni dei depositari

In vigore dal 16 mar 1989
Funzioni dei depositari 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, o che gli Stati e le Organizzazioni contraenti, o, a seconda dei casi, le organizzazioni contraenti non convengano in altro modo, le funzioni del depositario sono precisamente le seguenti: a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli fossero consegnati; b) elaborare copie autenticate conformi al testo originale ed ogni altro testo del trattato in altre lingue che possano essere richieste dal trattato, e comunicarle alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenirlo; c) ricevere ogni firma del trattato, ricevere e custodire ogni strumento, notifica e comunicazione relativa al trattato; d) accertare che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione riferentesi al trattato sia in debita forma e, se del caso, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato o dell'organizzazione internazionale interessata; e) informare le parti al trattato e gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificate a divenirlo, degli atti, notifiche e comunicazioni relative al trattato; f) informare gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenire parti al trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero di firme o di strumenti di ratifica, di strumenti relativi ad un atto di conferma formale, o di strumenti di accettazione, approvazione o adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; g) provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; h) adempiere alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Qualora appaia una divergenza tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed il depositario per quanto riguarda l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione: a) degli Stati ed organizzazioni firmatarie nonche degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti; o b) se del caso, dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-78

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