Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.
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Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione Convenzione
parte I INTRODUZIONE
Art. 1 Portata della presente Convenzione Art. 2 Termini utilizzati Art. 3 Accordi internazionali che non rientrano
nell'ambito della presente Convenzione. Art. 4 Non retroattività della presente Convenzione Art. 5 Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale. parte II CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI
sezione 1
Art. 6 Articolo 6 La capacità di una organizzazione internazionale di concludere trattati è disci Art. 7 Pieni poteri Art. 8 Ulteriore conferma di un atto compiùto senza autorizzazione. Art. 9 Adozione del testo. Art. 10 Autentica del testo Art. 11 Modalità di espressione del consenso ad essere vincolato da un trattato. Art. 12 Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. Art. 13 Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti
che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. Art. 14 Manifestazione, mediante la ratifica, dell'atto di conferma formale, dell'accettazione o dell'approvazione, del consenso ad essere vincolato da un trattato. Art. 15 Manifestazione, mediante l'adesione, del consenso
ad essere vincolato da un trattato Art. 16 Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione Art. 17 Consenso ad essere vincolato da una parte del Trattato e scelta tra disposizioni diverse Art. 18 Obbligo di non privare un trattato del suo obiettivo
e del suo scopo prima della sua entrata in vigore sezione 2
Art. 19 Formulazione di riserve Art. 20 Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve. Art. 21 Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve. Art. 22 Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve Art. 23 Procedura relativa alle riserve Art. 28 Non retroattività dei trattati Art. 29 Non retroattività dei trattati Art. 30 Applicazione di trattati successivi sulla medesima materia Art. 46 Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati. Art. 47 Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno
Stato o di
una organizzazione internazionale. Art. 48 Errore Art. 49 Dolo Art. 50 Corruzione del rappresentante di uno
Stato o di una organizzazione internazionale. Art. 51 Coercizione esercitata sul rappresentante di
Stato o una organizzazione internazionale. Art. 52 Coercizione esercitata su di uno Stato o
una organizzazione internazionale con la minaccia
o l'uso della forza. Art. 53 Trattati in conflitto con una norma cogente
del diritto internazionale generale (jus cogens) sezione 3 APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO.
Art. 24 Entrata in vigore Art. 25 Applicazione a titolo provvisorio Art. 31 Norma generale d'interpretazione Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue Art. 34 Disposizione generale concernente gli
Stati terzi o le organizzazioni terze Art. 35 Trattati che prevedono obblighi per Stati
terzi o per organizzazioni terze Art. 36 Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze. Art. 37 Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze Art. 38 Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati
terzi o organizzazioni terze mediante la formazione
di una consuetudine internazionale Art. 54 Estinzione di un trattato o ritiro in virtù
delle disposizioni del trattato o mediante consenso
delle parti. Art. 55 Numero delle parti ad un trattato multilaterale
che scenda al di sotto del numero necessario
per la sua entrata in vigore Art. 56 Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione alla denuncia o al ritiro. Art. 57 Sospensione dell'applicazione di un trattato
in virtù delle sue disposizioni o
per consenso delle parti. Art. 58 Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti. Art. 59 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione. Art. 61 Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibile Art. 62 Mutamento fondamentale di circostanze Art. 63 Rottura di relazioni diplomatiche o consolari Art. 64 Sopravvenienza di una nuova norma cogente
di diritto internazionale (jus cogens) parte III Osservanza, applicazione ed interpretazione dei Trattati.
sezione 1
Art. 26 Pacta sunt servanda Art. 27 Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati parte IV EMENDAMENTO E MODIFICA DEI TRATTATI
Art. 39 Norma generale relativa all'emendamento dei trattati Art. 40 Emendamento dei trattati multilaterali Art. 41 Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti. parte V Nullita', Estinzione e sospensione dell'applicazione dei Trattati
sezione 1
Art. 42 Validità e mantenimento in vigore dei trattati Art. 43 Obblighi derivanti dal diritto internazionale
indipendentemente da un trattato Art. 44 Divisibilità delle disposizioni di un Trattato Art. 45 Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione. sezione 4 PROCEDURA
Art. 65 Procedura da seguire concernente la nullità di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato. Art. 66 Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione. Art. 67 Strumenti che abbiano per oggetto di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi fine, di attuare il ritiro, o di sospendere l'applicazione del trattato Art. 68 Revoca delle notifiche e degli strumenti
di cui agli articoli 65 e 67 sezione 5 O DELLA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI UN TRATTATO.
Art. 69 Conseguenze della nullità di un trattato. Art. 70 Conseguenze dell'estinzione di un trattato Art. 71 Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Art. 72 Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato parte VI DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 73 Rapporti con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Art. 74 Questioni non pregiudicate dalla presente Convenzione. Art. 75 Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione
dei trattati Art. 76 Caso di uno Stato aggressore parte VII DEPOSITARI, NOTIFICHE, CORREZIONI
Art. 77 Depositari dei trattati Art. 78 Funzioni dei depositari Art. 79 Notifiche e comunicazioni Art. 80 Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati. Art. 81 Registrazione e pubblicazione dei trattati parte VIII CLAUSOLE FINALI
Art. 82 Firma Art. 83 Ratifica o atto di conferma formale Art. 84 Adesione Art. 85 Entrata in vigore Art. 86 Testi autentici Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360