LEGGE·n. 310·28 agosto 1997

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

Vigente dal 18 settembre 1997 69 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 9Locali ed alloggiArt. 10Uso della bandiera e degli stemmi nazionaliArt. 11Esenzione da requisizioneArt. 12Esenzione fiscale dei locali consolariArt. 13Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio ConsolareArt. 14Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolariArt. 15Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni.Art. 16Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiornoArt. 17Esenzione dal permesso di lavoroArt. 18Esenzione dal regime di sicurezza socialeArt. 19Libertà di movimentoArt. 20Libertà di comunicazioneArt. 21Diritti e tasse consolariArt. 22Esenzione fiscaleArt. 23Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganaleArt. 24Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famigliaArt. 25Inviolabilità personale dei funzionari consolariArt. 26Notifica di casi di arresto di detenzione o di ProcedimentoArt. 27Immunità dalla giurisdizioneArt. 28Obbligo di prestare testimonianzaArt. 29Rinuncia ai privilegi ed alle immunitàArt. 30Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenzaArt. 31Assicurazioni contro danni causati a terziArt. 32Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunitàArt. 33Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolariArt. 34Rispetto delle formalità amministrativeArt. 35Portata delle funzioni consolari I funzionari consolari sono abilitati a:Art. 36Esercizio delle funzioni consolari. I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:Art. 37Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invioArt. 38Decesso, tutela e misure conservativeArt. 39Assistenza alle naviArt. 40Diritti del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggioArt. 41Competenza delle Autorita giudiziarieArt. 42Giurisdizione a bordo della naveArt. 43Avaria o naufragio della naveArt. 44Navi da guerra ed aeromobili militariArt. 45Aeromobili
titolo II
Art. 2Stabilimento di un Ufficio consolareArt. 3Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolariArt. 4Notifica alle autorità della circoscrizione consolareArt. 5Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolareArt. 6Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomaticaArt. 7Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio ConsolareArt. 8Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze
titolo VREGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DA ESSI DIRETTI
Art. 46Disposizioni generali relative alle agevolazioni privilegi ed immunitaArt. 47Protezione dei locali consolariArt. 48Esenzione fiscale dei locali consolariArt. 49Inviolabilità decli Archivi e dei documenti consolariArt. 50Esenzione doganaleArt. 51Procedura penaleArt. 52Protezione del funzionario consolare onorarioArt. 53Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiornoArt. 54Esenzione fiscaleArt. 55Esenzione da prestazioni personaliArt. 56Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorariArt. 57Art. 58Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolareArt. 59Esercizio delle funzioni consolari che non sono menzionate in questa ConvenzioneArt. 60Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzoArt. 61Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenzaArt. 62Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzoArt. 63Ratifica ed entrata in vigoreArt. 64Istituzione di una Commissione MistaArt. 65Durata e denuncia
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