Convenzione

Art. 12

Esenzione fiscale dei locali consolari

In vigore dal 19 set 1997
Esenzione fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne: a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento; la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato dl residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, e esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'. 2. L'esenzione.di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-12

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