Convenzione

Art. 15

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni.

In vigore dal 19 set 1997
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni. 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorità dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta o dignità. 3. Con riserva delle disposizioni dell', lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillità dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-15

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