Convenzione
Art. 17
Esenzione dal permesso di lavoro
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono relativamente all'impiego della mano d'opera straniera in materia di permesso di lavoro.
2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consoIari, che non esercitano altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrato 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-17