Convenzione

Art. 14

Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

In vigore dal 19 set 1997
Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari In conformità ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi e tutti gli altri documenti e registri sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorità dello Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli o confiscarli.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-14

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