Convenzione
Art. 9
Locali ed alloggi
In vigore dal 19 set 1997
Locali ed alloggi
1. Lo Stato d'invio può, alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:
a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessarie per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare;
b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente paragrafo;
c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto
sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, nell'abito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo.
Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le di posizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-9