ConvenzioneTitolo II

Art. 7

Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare

In vigore dal 19 set 1997
Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o se la sua carica è vacante, lo Stato d'invio può designare una persona per dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione è notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il Capo dell'Ufficio consolare interinale così designato beneficia dei privilegi ed immunità concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, oppure, qualora sia più favorevole, del trattamento di cui beneficiava fino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso, tuttavia che lo Stato di residenza non è tenuto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunità il cui esercizio o il cui godimento presuppongono condizioni cui tale persona non soddisfa. 3. Quando un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è designato a dirigere temporaneamente l'Ufflcio consolare, secondo il paragrato 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-7

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