ConvenzioneTitolo II

Art. 2

Stabilimento di un Ufficio consolare

In vigore dal 19 set 1997
Stabilimento di un Ufficio consolare 1. Ciascuna Parte contraente ha diritto di stabilire e di mantenere Uffici consoIari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. In mancanza di un accordo esplicito sull'entità del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.
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