Convenzione›Titolo II
Art. 4
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare
In vigore dal 19 set 1997
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare
Dal momento in. cui il Capo. dell'Ufficio Consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare le Autorità competenti della circoscrizione consolare; esso è altresì tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiera agli obblighi propri del suo incarico nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-4