ConvenzioneTitolo II

Art. 8

Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze

In vigore dal 19 set 1997
Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare, nonché la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni all'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi e dei componenti del personale privato di un membro dell'Ufficio consolare nella misura cui hanno diritto ai privilegi ed immunità e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale privato che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare, e, se del caso, l'inizio o la fine del loro servizio; d) l'assunzione e la cessazione di funzioni in un Ufficio consolare degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio ingaggiati nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-8

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