Convenzione
Art. 11
Esenzione da requisizione
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione da requisizione
1. Lo Stato d'invio è esente da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilità pubblica per quanto concerne:
a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le installazioni ivi contenute,
b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare;
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità in conformità con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se è necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno di questi beni, sarà adottata ogni disposizione onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.
Inoltre dovrà essere corrisposto, in caso di esproprio, un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito allo Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-11