Convenzione›Titolo II
Art. 6
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica
In vigore dal 19 set 1997
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano altresì, nella misura in cui il contesto lo consente, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica preposti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero.
3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
a) alle autorità locali della circoscrizione consolare;
b) alle autorità centrali dello stato di residenza se le leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentono.
4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono nella loro qualità di membri del personale diplomatico di detta missione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-6