Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 set 1997
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI MAURITIUS
Il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica di Mauritius
Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati ed in tal modo disciplinare le loro relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e la difesa dei loro rispettivi cittadini.
Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno determinato di concludere a tal fine una Convenzione Consolare ed hanno designato come plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica di Mauritius:
Il Ministro degli Affari Esteri Paul Berenger il Presidente la Repubblica Italiana:
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emina
Parte di provvedimento in formato grafico
i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese:
1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, così come definiti qui di seguito;
2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni;
3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente;
4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata;
5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio onsolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualità;
7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza.
Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le isposizioni del Titolo III della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari;
8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
11. Per "membro del personale privato" una persona impiesata esclusivamente al servizio privato d'un membro dell'Ufficio consolare;
12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare;
13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, i documenti, la corrispondenza,i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o reglatrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Storico versioni
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