Convenzione›Titolo II
Art. 5
Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare
In vigore dal 19 set 1997
Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare
1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare.
2. Lo Stato di residenza può, al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualità di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-5