Convenzione
Art. 16
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ad un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-16