Convenzione

Art. 19

Libertà di movimento

In vigore dal 19 set 1997
Libertà di movimento Con riserva delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza relativi a zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo