Convenzione
Art. 19
Libertà di movimento
In vigore dal 19 set 1997
Libertà di movimento
Con riserva delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza relativi a zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-19