Convenzione
Art. 24
Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In vigore dal 19 set 1997
Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia convivente, lo stato di residenza è tenuto a:
1. permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
2. non esigere il pagamento di diritti di successione nè di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-24