Convenzione

Art. 25

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

In vigore dal 19 set 1997
Inviolabilità personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva, se non nel caso di reati punibili con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva. 3. Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno nossibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelIe circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-25

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