Convenzione

Art. 27

Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 19 set 1997
Immunità dalla giurisdizione 1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile: a) coneguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente come mandatari dello Stato d'invio; b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave, o da un aeromobile.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-27

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