Convenzione

Art. 22

Esenzione fiscale

In vigore dal 19 set 1997
Esenzione fiscale 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza; c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprietà riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi; f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo