Convenzione
Art. 22
Esenzione fiscale
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione fiscale
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza;
c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprietà riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell';
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi;
f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi.
3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.
Storico versioni
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