Convenzione

Art. 26

Notifica di casi di arresto di detenzione o di Procedimento

In vigore dal 19 set 1997
Notifica di casi di arresto di detenzione o di Procedimento In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale intentato contro lo stesso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-26

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