Convenzione
Art. 31
Assicurazioni contro danni causati a terzi
In vigore dal 19 set 1997
Assicurazioni contro danni causati a terzi
I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aeromobile.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-31