Convenzione
Art. 33
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari
In vigore dal 19 set 1997
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari
1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dopo la notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza e dal momento del loro ingresso nel territorio di detto Stato per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.
2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformita con il paragrafo 1 del presente articolo; quella in cui sono divenuti membri di tale famiglia o di detto personale privato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare.
3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità nonché quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che le sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano nel momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della partenza.
4. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata.
5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
Storico versioni
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