Convenzione
Art. 37
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 19 set 1997
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari devono avere la facoltà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere analoga facoltà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro.
2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza di ogni provvedimento restrittivo della libertà adottato nei confronti di uno dei suoi cittadini, nonché della qualificazione dei fatti che l'hanno motivato, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, posto in stato di detenzione o privato della propria libertà sotto qualsiasi forma.
Le autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere senza indugio ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, posta in stato di detenzione preventiva o privata della propria libertà sotto qualsiasi forma. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti, ai sensi del presente paragrafo.
3. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio imprigionato, posto in stato di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione, e, salvo rifiuto personale da parte di quest'ultimo, possono intrattenersi e corrispondere con lui. Nel termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino è stato arrestato, posto in stato detentivo o privato della propria liberta sotto qualsiasi forma, il diritto a visitare ed a comunicare con ii cittadino dello Stato d'invio è accordato ai funzionari consolari.
4. I diritti previsti al paragrafo 2 del presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.
5. Le autorità competenti dello Stato di residenza faranno in modo, se del caso e nella misura del possibile, di facilitare la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, ed in caso di catastrofe o altro sinistro grave, di aiutare detti funzionari ad adottare le necessarie misure di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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