Convenzione
Art. 42
Giurisdizione a bordo della nave
In vigore dal 19 set 1997
Giurisdizione a bordo della nave
1. Le autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna materia che interessa la direzione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-42