Convenzione›Titolo V
Art. 47
Protezione dei locali consolari
In vigore dal 19 set 1997
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti appropriati per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-47