ConvenzioneTitolo V

Art. 47

Protezione dei locali consolari

In vigore dal 19 set 1997
Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti appropriati per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-47

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