Convenzione›Titolo V
Art. 52
Protezione del funzionario consolare onorario
In vigore dal 19 set 1997
Protezione del funzionario consolare onorario
Lo Stato di residenza è tenuto a concedere al funzioanrio consolare onorario la protezione che può essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-52