ConvenzioneTitolo V

Art. 53

Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno

In vigore dal 19 set 1997
Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia di immatricolazione degli stranieri o di permessi di soggiorno.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-53

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