Convenzione›Titolo V
Art. 53
Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia di immatricolazione degli stranieri o di permessi di soggiorno.
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