Convenzione›Titolo V
Art. 58
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare
In vigore dal 19 set 1997
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare
I funzionari consolari hanno diritto di esercitare le loro competenze solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, mediante il consenso delle Autorità dello Stato di residenza, essi possono esercitarle fuori dalla loro circoscrizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-58