ConvenzioneTitolo V

Art. 61

Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza

In vigore dal 19 set 1997
Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle Autorità centrali competenti di residenza, nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamentl e prassi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-61

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