Convenzione›Titolo V
Art. 61
Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza
In vigore dal 19 set 1997
Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle Autorita locali competenti della loro circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali competenti di residenza, nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamentl e prassi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-61