Convenzione›Titolo V
Art. 60
Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
In vigore dal 19 set 1997
Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
Dietro notifica appropriata allo Stato di residenza ed a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-60