Convenzione›Titolo V
Art. 55
Esenzione da prestazioni personali
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione da prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari da ogni prestazione di natura personale e da qualsiasi servizio di interesse pubblico, di qualsiasi natura, nonché da oneri militari come requisizioni, contributi e acquartieramenti militari.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-55