Convenzione›Titolo V
Art. 54
Esenzione fiscale
In vigore dal 19 set 1997
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennita e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-54