ConvenzioneTitolo V

Art. 51

Procedura penale

In vigore dal 19 set 1997
Procedura penale Se un procedimento penale è intentato contro un funzionario consolare onorario, quest'ultimo è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere svolta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario per via della sua posizione ufficiale, salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Qualora si riveli necessario porre un funzionario consolare onorario in detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere iniziato nei più brevi termini.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-51

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