Convenzione›Titolo V
Art. 46
Disposizioni generali relative alle agevolazioni privilegi ed immunita
In vigore dal 19 set 1997
Disposizioni generali relative alle agevolazioni privilegi ed immunita
1. Gli della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi Uffici consolari sono regolati dagli .
2. Gli /3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli .
3. I privilegi ed immunità di cui nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato in Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solo con riserva del consenso dei due Stati di residenza.
Storico versioni
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