Convenzione
Art. 45
Aeromobili
In vigore dal 19 set 1997
Aeromobili
1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, nonche sui loro equipaggi. Possono altresì prestar loro assistenza.
2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti di questo Stato ne informano, senza indugio, l'Ufficio consolare più vicino al luogo dove l'incidente si è verificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-45