Convenzione
Art. 41
Competenza delle Autorita giudiziarie
In vigore dal 19 set 1997
Competenza delle Autorita giudiziarie
Fatte salve le disposizioni di ogni accordo marittimo tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana, le autorità giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:
a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di ogni persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;
c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni. Negli altri casi le Autorità suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare;
d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-41