Convenzione
Art. 39
Assistenza alle navi
In vigore dal 19 set 1997
Assistenza alle navi
Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione e situato il porto; questo è abilitato a svolgere in piena libertà le funzioni previste all' senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il Capo dell'Ufficio consolar, accompagnato se lo desidera da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.
Il comandante e i membri dell'equipaggio possono altresì, per gli stessi fini, recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali autorità vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.
Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste al presente articolo; tali Autorità forniscono questa assistenza a meno che non abbiano valide ragioni di rifiutarla in un caso particolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-39