Convenzione
Art. 34
Rispetto delle formalità amministrative
In vigore dal 19 set 1997
Rispetto delle formalità amministrative
1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie devono conformarsi alle formalità prescritte dalle Autorità amministrative dello Stato di residenza per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Titolo III.
2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano ai funzionari ed impiegati consolari ed ai membri delle loro famiglie che non hanno la nazionalità dello Stato di residenza un documento d'identità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-34