Convenzione
Art. 38
Decesso, tutela e misure conservative
In vigore dal 19 set 1997
Decesso, tutela e misure conservative
1. Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare.
2. a) Qualora l'Ufficio consolare informato del decesso di un proprio cittadino lo richieda, le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni ohe saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.
b) L'Ufficio consolare dello Stato d'invio può chiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugio le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.
c) Il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b).
3. Se devono essere adottate misure conservative e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla compilazione dell'inventario.
4. Se, dopo il completamento delle formalità relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:
a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;
b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine previsto dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti;
d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius che non siano reclamati da un erede presente, devono essere consegnati senza alcuna altra formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio e per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.
Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà attenersi alla legislazione dello Stato di residenza in materia.
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