Convenzione
Art. 35
Portata delle funzioni consolari I funzionari consolari sono abilitati a:
In vigore dal 19 set 1997
Portata delle funzioni consolari
I funzionari consolari sono abilitati a:
1. Proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei propri cittadini e favorire lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico.
2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro rapporti con le Autorità dello Stato di residenza.
3. Recare soccorso ed assistenza ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato d'invio.
4. Adottare, sotto riserva della prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le disposizioni necessarie per rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per ogni altra causa, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.
5. Informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza; presentare allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e fornire informazioni alle persone interessate.
6. Informarsi con ogni mezzo lecito in merito alla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che concernono i cittadini dello Stato d'invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-35