Convenzione

Art. 32

Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunità

In vigore dal 19 set 1997
Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunità 1. I membri di un Ufficio consolare, che sono cittadini dello Stato di Residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato e vi esercitano un'attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunità previste nel presente Titolo per atti che non sono inerenti all'esercizio della loro funzione consolare. 2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che sono anch'essi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano neanch'essi delle agevolazioni, privilegi ed immunità di cui al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-32

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