Convenzione

Art. 28

Obbligo di prestare testimonianza

In vigore dal 19 set 1997
Obbligo di prestare testimonianza 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti. 2. L'autorità che ricniede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni di un funzionario consolare. Essa può ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio Consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta, ogni qualvolta ciò sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-28

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